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Commercio elettronico e diritti del consumatore
Ecco cosa cambia per il commercio elettronico in tutta Europa dal 13 giugno 2014 secondo la direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo (83/2011/UE), per tutte le vendite che superino i 50 euro:

Vietato usare campi pre-flaggati.
Tutti i campi del form devono essere flaggati/compilati dal cliente.

Spese aggiuntive.
Non è possibile chiedere sovraprezzi per determinate modalità di pagamento, come ad esempio le carte di credito.

Tempo di recesso.
14 giorni contro i 10 previsti in precedenza. 2 settimane a disposizione del cliente  per rispedirla.

Rimborsi.
Entro 14 giorni (prima erano 30) dal giorno in cui ha ricevuto notizia dal cliente della restituzione della merce.

Trasparenza spese di restituzione.
Il negoziante è obbligato a dichiarare i costi della restituzione della merce (pena che i costi di restituzione saranno a carico del venditore se questi non le ha palesate in anticipo).

Fase precontrattuale.
Il venditore deve comunicare obbligatoriamente la propria identità e tutte le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo di spedizione, le modalità di pagamento e la durata della garanzia.
Se tali informazioni mancano il consumatore ha il diritto immediato di rivalsa.

Restituzione merce.
La possibilità di restituire la merce deve essere chiara e palese con specificato condizioni, termini e procedure.
Il venditore online deve essere in grado di dimostrare di avere rispettato questi obblighi informativi.
Se così non fosse, il cliente non risulterà responsabile neppure di eventuali danneggiamenti o deterioramento dei prodotti mandati indietro.

Contratti a distanza.
Se la vendita è avvenuta telefonicamente prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente.

Tariffe telefoniche.
Non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso. Quindi niente numerazioni 199, 899 etc...

Contenuti digitali.
Il venditore deve chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

Sanzioni.
Il commerciante che non rispetta le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila euro in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni di euro.